Comuni Italiani Art. 43 - Ordinamento Finanziario e Contabile. Statuto Comunale di Lucca (Provincia di Lucca - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini lucchesi

Statuto Comune di Lucca

Titolo VI - Gestione Economico-Finanziaria e Contabilità
Capo I - Ordinamento Finanziario e Contabile
Art. 43 - Ordinamento Finanziario e Contabile
1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge.

2. Con il Regolamento di contabilità, in attuazione di quanto previsto dalla legge, il Comune adotta norme tese ad assicurare il buon andamento, l'efficienza e la trasparenza dell'attività gestionale dell'Ente, stabilendo altresì le procedure per la formazione del bilancio e del conto consuntivo, utilizzando sistemi di scritture contabili, di rilevazioni, di verifiche e di controlli che assicurino una corretta amministrazione sia sotto l'aspetto economico-finanziario che amministrativo - patrimoniale.

3. Il Regolamento prevede inoltre idonee forme di pubblicità e di informazione dei cittadini sulle entrate e le spese del Comune e sulle modalità di gestione dei servizi.

4. Nell'ambito dell'ordinamento il Comune è titolare di autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, potendo - con i limiti di legge - istituire imposte, tasse e tariffe in base al principio del rigore e della equità, adeguandone la misura, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi, con obbligo di verifica ed eventuale revisione annuale.

5. In attuazione delle finalità e dei principi stabiliti dallo Statuto e nel rispetto comunque delle compatibilità economiche generali, il Comune assicura forme di sostegno economico per la fruizione gratuita e la non interruzione dei servizi alle fasce sociali più deboli della cittadinanza, secondo criteri stabiliti da apposito regola mento il quale potrà inoltre prevedere particolari condizioni per enti, associazioni ed istituti che, senza fini di lucro, eroghino servizi di notevole rilevanza sociale o per progetti finalizzati alla economicità e razionalizzazione delle spese.

6. La violazione alle ordinanze ed ai regolamenti comunali è punita con sanzioni amministrative - ai sensi dell'art.10 della l.689/91 - la cui entità è stabilita nei regolamenti.

 
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