Comuni Italiani Art. 42 - Vigilanza e Controlli. Statuto Comunale di Lucca (Provincia di Lucca - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini lucchesi

Statuto Comune di Lucca

Titolo V - Ordinamento Amministrativo
Capo II - Servizi Pubblici
Art. 42 - Vigilanza e Controlli
1. Il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio, quest'ultimo avvalendosi delle commissioni consiliari competenti, vigilano sugli enti, istituzioni, aziende e societą a partecipazione comunale.

2. I rappresentanti del Comune nominati presso enti, aziende ed istituzioni sono tenuti a riferire al Sindaco sull'andamento dell'attivitą degli stessi enti, aziende ed istituzioni.

3. Gli amministratori di enti, aziende e societą cui sia affidata la gestione di servizi pubblici locali, sono tenuti a relazionare annualmente al Consiglio o alle competenti commissioni circa l'andamento dei servizi affidati in gestione, la situazione economico-finanziaria, la qualitą dei servizi erogati e gli obiettivi perseguiti e raggiunti.

4. I rappresentanti del Comune negli enti, istituzioni, aziende e societą a partecipazione comunale cui sia affidata la gestione di servizi pubblici locali, devono conformare la propria azione agli indirizzi generali approvati dal Consiglio.

 
Altri Articoli:
Art. 43 - Ordinamento Finanziario e Contabile
Art. 41 - Costituzione e Partecipazione
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Lucca
Provincia di Lucca
Regione Toscana
Lista Siti su Lucca

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Lucca: Comune di Massarosa Comune di Gallicano Lista