1. La deliberazione del Consiglio Comunale che autorizza la costituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e societā di capitali deve contenere una adeguata motivazione ed illustrazione delle finalitā, della organizzazione e del finanziamento, provvedendo ad assicurare che la loro attivitā si svolga conformemente agli indirizzi fissati dallo stesso Consiglio e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicitā, sulla base di apposite carte dei servizi. 2. I rappresentanti del Comune negli organi degli enti cui lo stesso partecipa, nel rispetto degli indirizzi generali approvati dal Consiglio comunale, debbono comunque possedere una specifica competenza tecnico - amministrativa, comprovata da curriculum vitae da conservare agli atti dell'amministrazione. 3. Nella predisposizione degli atti e degli Statuti delle societā costituite dal Comune per la gestione dei servizi deve comunque essere prevista la possibilitā, per il Sindaco, di nominare e revocare gli amministratori di nomina comunale in caso di inefficienza, irregolaritā gestionali o violazioni di legge. 4. Per quanto riguarda il presidente ed i membri del C.d.A. di aziende ed istituzioni, il Sindaco provvede alla nomina ed alla revoca degli stessi. Compete parimenti al Sindaco la nomina e la revoca del direttore dell'Istituzione mentre il direttore dell'azienda č nominato dal Consiglio di Amministrazione della stessa. |