Comuni Italiani Art. 39 - Incarichi a Tempo Determinato a Personale Esterno e Collaborazioni Esterne. Statuto Comunale di Lucca (Provincia di Lucca - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini lucchesi

Statuto Comune di Lucca

Titolo V - Ordinamento Amministrativo
Capo I - Gli Uffici Comunali
Art. 39 - Incarichi a Tempo Determinato a Personale Esterno e Collaborazioni Esterne
1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Nei limiti e secondo i criteri e le modalità stabilite dalla legge e nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, l'ente può procedere a stipulare, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni.

3. Il posto di Vice Segretario non può essere ricoperto con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

4. I dirigenti ed il personale di cui al presente articolo sono soggetti alle stesse incompatibilità, responsabilità e obblighi previsti per i dirigenti e il personale dipendente dall'ente.

5. Eccezionalmente e con specifica motivazione da riportare nella deliberazione, se compatibile con i compiti assegnati, il contratto nei casi di cui al comma 2, può derogare alla esclusività delle prestazioni in favore dell'ente.

6. Per specifici obiettivi e con convenzioni a termine, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, previa la fissazione di criteri e modalità potrà prevedere l'attivazione di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

7. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo attribuite dalla legge, e secondo le modalità stabilite nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il Sindaco, la Giunta e gli assessori potranno avvalersi di uffici appositamente costituiti e posti alle loro dirette dipendenze.

 
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