Comuni Italiani Art. 34 - Principi di Organizzazione. Statuto Comunale di Lucca (Provincia di Lucca - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini lucchesi

Statuto Comune di Lucca

Titolo V - Ordinamento Amministrativo
Capo I - Gli Uffici Comunali
Art. 34 - Principi di Organizzazione
1. Gli uffici ed i servizi devono essere organizzati con criteri di funzionalità produttività, correttezza amministrativa, economicità di gestione, secondo principi di imparzialità, trasparenza, e buon andamento dell'amministrazione.

2. La struttura organizzativa del Comune si articola in base ai criteri generali approvati dai competenti organi comunali e si informa ad uno schema flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi ed agli indirizzi stabiliti dagli organi di governo ed alla crescita delle esigenze della comunità, nonché di adeguarsi in modo dinamico allo sviluppo delle risorse tecnologiche ed alla razionalizzazione delle procedure.

3. L'azione della struttura organizzativa nel suo raccordo con la società esterna deve ispirarsi al principio di sussidiarietà come riportato all'art.3 del presente Statuto.

4. Con appositi regolamenti, viene disciplinato l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi che, nel rispetto della legge e dello Statuto, deve essere comunque informato ai seguenti principi:
a) organizzazione della struttura secondo schemi di funzionalità, economicità di gestione, efficienza ed efficacia;
b) integrazioni dell'attività di uffici diversi con la possibilità di costituire gruppi di studio ricerca e lavoro, per realizzare progetti e programmi determinati, anche intersettoriali, rispettando la professionalità del personale, la posizione funzionale e gli istituti economici previsti dalla normativa vigente;
c) attribuzione delle responsabilità gestionali previste dalla normativa vigente ai dirigenti, attuando così il principio che i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi eletti e la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili dei servizi;
d) coordinamento e collaborazione nella attività dei dirigenti al fine di assicurare la funzionalità complessiva delle strutture dell'ente;
e) individuabilità dei tempi attuativi e responsabili dei procedimenti.

 
Altri Articoli:
Art. 35 - Personale
Art. 33 - La Giunta Comunale - Competenze
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