1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, ne promuove e coordina l'attività, convoca e presiede l'assemblea, assicura la regolarità della discussione consiliare, mantiene l'ordine della seduta, garantisce il rispetto dei diritti e delle prerogative dei consiglieri comunali. 2. Il consiglio comunale elegge nel suo seno e a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati il presidente del consiglio. 3. Qualora dopo due votazioni - da tenersi comunque in sedute diverse - non venga raggiunto il quorum stabilito al comma 1, a partire dalla terza votazione per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. 4. Successivamente alla elezione del presidente, il consiglio procede alla elezione di due vicepresidenti, a scrutinio segreto, con voto limitato ad una sola preferenza; in caso di parità di voti risultano eletti coloro che hanno ottenuto la più alta cifra individuale ai sensi di legge dovendosi considerare vicepresidente vicario colui che ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, che vanti la più alta cifra individuale, come determinata ai sensi del comma che precede. 5. Il presidente può essere revocato a seguito della approvazione - a scrutinio segreto e con lo stesso quorum che era stato necessario per la nomina - di una mozione presentata da almeno un quarto dei consiglieri assegnati. 6. Ciascuno dei vicepresidenti può essere revocato a seguito della approvazione - a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di una motivata mozione presentata da almeno un quarto dei consiglieri assegnati. 7. Al presidente è assicurato il supporto giuridico ed amministrativo necessario per l'espletamento dei compiti che gli sono attribuiti. 8. Il regolamento disciplina l'esercizio delle attribuzioni del presidente anche in riferimento alla gestione delle risorse assegnate al consiglio comunale. |