Comuni Italiani Art. 31 - Diritti e Doveri dei Consiglieri. Statuto Comunale di Lucca (Provincia di Lucca - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini lucchesi

Statuto Comune di Lucca

Titolo IV - Ordinamento Istituzionale
Capo IV - Consiglieri e Gruppi Consiliari
Art. 31 - Diritti e Doveri dei Consiglieri
1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato, hanno diritto di iniziativa in tutte le materie di competenza del consiglio, sotto forma di proposta, interrogazione, mozione, emendamento; nessun atto o regolamento può limitare i diritti dei consiglieri.

2. La legge disciplina la materia della entrata in carica, delle dimissioni e della surrogazione dei consiglieri.

3. I Consiglieri, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, essendo comunque tenuti al segreto d'ufficio, nei casi stabiliti dalla legge e dal regolamento. Nei contratti di servizio e negli atti di concessione per la gestione di servizi pubblici locali, il gestore dovrà garantire il rispetto del diritto del consigliere ad ottenere tutte le notizie utili all'espletamento del mandato.

4. I consiglieri hanno il diritto e il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni di cui fanno parte dovendosi peraltro astenere dalla discussione e dalla votazione nei casi previsti dalla legge e comunque quando siano in discussione proposte riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

5. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti con le modalità stabilite nel regolamento il quale comunque deve garantire il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative della mancata partecipazione alle sedute.

6. I Consiglieri Comunali, il Sindaco e gli assessori devono essere assicurati, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, dai rischi derivanti l'esercizio del mandato e dell'incarico.

7. Ai consiglieri spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente, fatta salva la possibilità, per il singolo consigliere, di richiedere - in presenza delle condizioni stabilite dalla legge - la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione nella misura fissata da apposita delibera di consiglio. Il regolamento disciplina le modalità di presentazione della richiesta nonché quella delle detrazioni applicabili in caso di mancata partecipazione alle sedute degli organi collegiali.

8. Il regolamento del consiglio comunale disciplina quanto attiene alla procedura di formazione dei gruppi consiliari ed alla loro adesione da parte dei membri del consiglio, alle modalità di esercizio del diritto di iniziativa da parte di ciascun consigliere, alla attività della conferenza dei capi gruppo, alla istituzione ed al funzionamento delle commissioni consiliari permanenti e speciali o d'inchiesta.

9. Ai gruppi consiliari è garantita la fruizione di appositi spazi di comunicazione presso le sedi comunali e dei consigli di circoscrizione.

 
Altri Articoli:
Art. 32 - Presidenza del Consiglio Comunale
Art. 30 - Funzione e Competenze del Consiglio
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Lucca
Provincia di Lucca
Regione Toscana
Lista Siti su Lucca

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Lucca: Comune di Massarosa Comune di Gallicano Lista