1. Il Consiglio comunale esprime ed esercita la rappresentanza dell'intera comunità, assicura e garantisce rapporti e cooperazione con i soggetti pubblici e privati e gli organismi di partecipazione attraverso opportune iniziative di consultazione di coordinamento. Il Consiglio, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale, è l'organo di indirizzo, controllo e confronto politico-amministrativi e risponde alla comunità del buon andamento complessivo dell'Ente concorrendo alla verifica il conseguimento degli obiettivi stabiliti. 2. Le competenze del Consiglio comunale sono stabilite dalla legge, cui l'ordinamento dell'ente deve comunque conformarsi e dallo Statuto Comunale. In tale contesto il Consiglio Comunale ha competenza in relazione ai seguenti atti fondamentali: a) Statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, tranne quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere in dette materie; c) convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative; d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione; e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni, aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari; i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari; m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge; n) nomina delle Commissioni consiliari, ordinarie, straordinarie e d'inchiesta, secondo il numero, la composizione, le modalità di nomina e le funzioni stabilite dall'apposito regolamento comunale; o) elezione del difensore civico; p) promozione dei referendum comunali; q) scioglimento dei Consigli di Circoscrizione; r) approvazione degli Statuti delle società costituite dal Comune e delle relative modifiche. 3. Il Consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco, della Giunta e dei singoli assessori dovendo comunque essere messo tempestivamente a conoscenza tramite apposite comunicazioni della compiuta realizzazione delle opere pubbliche. 4. L'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, le modalità di convocazione e di funzionamento, la pubblicità e validità e verbalizzazione delle sedute, nonché le votazioni, sono disciplinate nel regolamento del Consiglio Comunale, dandosi peraltro atto che in nessun caso il Consiglio potrà adottare alcun provvedimento se non siano presenti almeno quattordici componenti. |