Comuni Italiani Art. 27 - Elezione, Proclamazione, Convalida e Cessazione dalla Carica. Statuto Comunale di Lucca (Provincia di Lucca - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini lucchesi

Statuto Comune di Lucca

Titolo IV - Ordinamento Istituzionale
Capo II - Il Sindaco
Art. 27 - Elezione, Proclamazione, Convalida e Cessazione dalla Carica
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni stabilite dalla legge che determina anche il momento della entrata in carica e della attribuzione delle funzioni di capo dell'amministrazione e di ufficiale di governo.

2. Il Sindaco è membro del Consiglio Comunale che nella prima adunanza successiva all'elezione ne esamina, con quelle di tutti i consiglieri, le condizioni di eleggibilità alla carica secondo le leggi vigenti e ne convalida l'elezione.

3. Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta davanti al Consiglio, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

4. Il Sindaco, entro un mese dall'insediamento, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

5. Il Consiglio Comunale, a metà del mandato, dedica una sessione alla verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche.

 
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