1. Il Comune, per lo svolgimento di determinate funzioni e servizi, può stipulare con altri Comuni o con le Province apposite convenzioni che stabiliscono soggetti, fini, tempi, modi, procedure e finanziamento. 2. Il comune, ai sensi di legge, può costituire consorzi con i Comuni, con le Province ed altri enti per la gestione associata di uno o più servizi pubblici. 3. Il Comune, per il raggiungimento di obiettivi che richiedono l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici, ai sensi di legge, può concludere appositi accordi con altri Comuni, con le Province, con la Regione, con le amministrazioni dello Stato e con altri soggetti pubblici. 4. Al Consiglio comunale deve essere data preventiva comunicazione del contenuto dell'accordo nonché dell'avvenuta sottoscrizione del medesimo, ferme restando le competenze dell'Organo stabilite dalla legge. |