Comuni Italiani Art. 25 - Convenzioni, Consorzi ed Accordi di Programma. Statuto Comunale di Lucca (Provincia di Lucca - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini lucchesi

Statuto Comune di Lucca

Titolo III - Forme di Cooperazione e Programmazione
Art. 25 - Convenzioni, Consorzi ed Accordi di Programma
1. Il Comune, per lo svolgimento di determinate funzioni e servizi, può stipulare con altri Comuni o con le Province apposite convenzioni che stabiliscono soggetti, fini, tempi, modi, procedure e finanziamento.

2. Il comune, ai sensi di legge, può costituire consorzi con i Comuni, con le Province ed altri enti per la gestione associata di uno o più servizi pubblici.

3. Il Comune, per il raggiungimento di obiettivi che richiedono l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici, ai sensi di legge, può concludere appositi accordi con altri Comuni, con le Province, con la Regione, con le amministrazioni dello Stato e con altri soggetti pubblici.

4. Al Consiglio comunale deve essere data preventiva comunicazione del contenuto dell'accordo nonché dell'avvenuta sottoscrizione del medesimo, ferme restando le competenze dell'Organo stabilite dalla legge.

 
Altri Articoli:
Art. 26 - Organi
Art. 24 - Vice Presidente e Ufficio di Presidenza
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