1. Sono organi delle Circoscrizioni il Consiglio circoscrizionale ed il Presidente i quali rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito della unità del Comune. 2. Il Consiglio di Circoscrizione è eletto a suffragio diretto da parte dei cittadini residenti nel territorio della Circoscrizione, applicandosi le norme per l'elezione dei Consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, sulla base di liste accompagnate dal relativo programma e da un contrassegno elettorale. 3. Il Regolamento disciplina le modalità di sottoscrizione delle liste e di presentazione dei programmi e dei candidati nonché, nello specifico e ove necessario, il sistema elettorale prescelto. 4. Qualora una lista si presenti - contemporaneamente e con lo stesso contrassegno elettorale - alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale ed a quelle per il rinnovo dei consigli di circoscrizione, per la partecipazione alla consultazione circoscrizionale è sufficiente la sola sottoscrizione della lista per l'elezione del consiglio comunale. |