1. Il Comune istituisce le Circoscrizioni quali organismi politico-amministrativi per il governo delle frazioni e dei paesi, articolando a tal fine il territorio comunale. 2. Alle Circoscrizioni è garantito un ruolo politico, consultivo e propositivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte comunali, così concorrendo alla programmazione ed alla gestione della politica amministrativa dell'ente. 3. Le Circoscrizioni costituiscono strumenti privilegiati di partecipazione, di promozione e valorizzazione delle forme associative e di volontariato esistenti sul territorio, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di gestione di beni, servizi e funzioni delegati dal Comune, ispirando la loro azione al rispetto dei principi dell'accesso e della informazione. 4. Il regolamento determina e delimita le Circoscrizioni e stabilisce il numero dei compo nenti i Consigli circoscrizionali. Il regolamento determina altresì le funzioni delle Circoscrizioni, l'organizzazione, i principi per il funzionamento degli organi, i rapporti con gli altri organi comunali e con le istituzioni, enti, aziende e società di gestione dei servizi pubblici dipendenti e/o partecipate dal Comune, l'accesso, l'utilizzo e l'erogazione dei mezzi finanziari e patrimoniali, le modalità della partecipazione popolare a livello circoscrizionale. 5. In attuazione del principio di sussidiarietà alle Circoscrizioni devono essere garantite, nell'ambito dell'organizzazione complessiva del Comune, risorse economiche e dotazioni umane e strumentali tali da assicurare l'esercizio delle competenze proprie e delegate. |