1. Il Difensore civico deve essere scelto tra cittadini che diano garanzia di probità e obiettività di giudizio e deve essere dotato di comprovate ed effettive competenze ed esperienze di natura giuridico - amministrativa. 2. Non possono essere eletti all'ufficio di Difensore Civico: a) i membri del Parlamento; b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali, cir co scrizionali; c) coloro che abbiano ricoperto la carica di Consigliere comunale o circoscrizionale nel comune di Lucca nei cinque anni precedenti; d) coloro che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale; e) coloro che ricoprano l'incarico di amministratore di società, aziende o enti dipendenti dal Comune o di cui esso è parte. |