Comuni Italiani Art. 16 - Requisiti. Statuto Comunale di Lucca (Provincia di Lucca - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini lucchesi

Statuto Comune di Lucca

Titolo II - Partecipazione Popolare e Decentramento
Capo III - Difensore Civico
Art. 16 - Requisiti
1. Il Difensore civico deve essere scelto tra cittadini che diano garanzia di probità e obiettività di giudizio e deve essere dotato di comprovate ed effettive competenze ed esperienze di natura giuridico - amministrativa.

2. Non possono essere eletti all'ufficio di Difensore Civico:
a) i membri del Parlamento;
b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali, cir co scrizionali;
c) coloro che abbiano ricoperto la carica di Consigliere comunale o circoscrizionale nel comune di Lucca nei cinque anni precedenti;
d) coloro che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
e) coloro che ricoprano l'incarico di amministratore di società, aziende o enti dipendenti dal Comune o di cui esso è parte.

 
Altri Articoli:
Art. 17 - Azione Popolare
Art. 15 - Istituzione
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