1. Il Difensore Civico č un organo preposto alla tutela dei diritti dei cittadini nei riguardi delle carenze, disfunzioni e ritardi della pubblica amministrazione ed esercita le proprie funzioni in piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono. 2. Il Difensore Civico, inoltre, esercita la vigilanza sulla imparzialitā ed il buon andamento dell'attivitā amministrativa del Comune e delle societā, aziende ed enti da esso dipendenti o di cui č parte. 3. Il Consiglio comunale, in seduta pubblica e a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi (28) dei Consiglieri elegge il Difensore civico per la tutela dei diritti dei cittadini, il controllo degli atti previsto dalla legge e la vigilanza sull'imparzialitā e il buon andamento dell'attivitā amministrativa del Comune e delle societā, aziende ed enti da esso dipendenti o di cui č parte. 4. Il Difensore civico dura in carica tre anni ed č incaricato di pubblica funzione a tutti gli effetti di legge; il suo ufficio č incompatibile con l'esercizio di qualsiasi lavoro autonomo o subordinato che possa avere collegamento diretto o indiretto con l'attivitā del Comune o delle societā, aziende ed enti da esso dipendenti o di cui fa parte. 5. L'individuazione e la modalitā di presentazione delle candidature, la revoca, le competenze del difensore civico e le modalitā del loro esercizio sono disciplinate in apposito regolamento. |