Comuni Italiani Art. 12 - Pubblicità e Accesso agli Atti, alle Strutture e ai Servizi. Statuto Comunale di Lucca (Provincia di Lucca - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini lucchesi

Statuto Comune di Lucca

Titolo II - Partecipazione Popolare e Decentramento
Capo II - Accesso, Informazione e Partecipazione dei Cittadini al Procedimento Amministrativo
Art. 12 - Pubblicità e Accesso agli Atti, alle Strutture e ai Servizi
1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge e regolamento.

2. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, deve essere garantito ai soggetti interessati l'accesso agli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati da apposito regolamento.

4. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e il loro esame è gratuito. Il regolamento individua le categorie di documenti sottratte all'accesso.

5. Le aziende, gli enti e i soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici locali hanno l'obbligo di informare la loro attività ai principi suindicati in materia di accesso.

6. Presso la Segreteria Comunale devono essere tenuti a disposizione, oltre lo Statuto ed i Regolamenti comunali, anche la raccolta della Gazzetta ufficiale della Repubblica e il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

 
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