1. L'istituto del referendum ha l'obiettivo di realizzare il raccordo tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali. 2. L'iniziativa del referendum deve specificare se la finalità del referendum sia consultiva, propositiva o abrogativa. 3. Il referendum può essere promosso: a) dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri (referendum consultivo); b) da almeno tre consigli circoscrizionali, ciascuno a maggioranza assoluta dei propri membri (referendum propositivo o abrogativo); c) per iniziativa di almeno 5000 cittadini elettori (referendum propositivo o abrogativo). 4. Il quesito referendario deve rispondere ai principi della chiarezza, semplicità, omogeneità ed univocità. 5. Il referendum può riguardare solo materie ed atti di esclusiva competenza locale e non possono comunque essere sottoposti a referendum abrogativo o propositivo: a) lo statuto del comune, il regolamento del consiglio comunale e regolamenti in tema di ordinamento ed organizzazione degli uffici; b) i provvedimenti concernenti tributi e le tariffe, il bilancio ed il rendiconto, l'organizzazione dei servizi pubblici; c) il piano strutturale, il regolamento urbanistico nonché gli strumenti urbanistici attuativi approvati; d) i provvedimenti vincolati da leggi statali o regionali; e) questioni sulle quali nel corso dello stesso mandato amministrativo sia già stato indetto un referendum; f) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni. 6. Partecipano al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune ed il sindaco è garante dell'imparzialità dello svolgimento del referendum in ogni sua fase. Il Consiglio Comunale, con la delibera di indizione del referendum consultivo, in relazione alla materia oggetto del quesito referendario, può ammettere al voto anche i cittadini che abbiano compiuto, a quella data, il sedicesimo anno di età. 7. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, lo svolgimento delle operazioni di voto e la loro validità per l'esito del referendum, le procedure relative all'ammissibilità dei quesiti, nonché quelle per ricorrere contro il provvedimento che stabilisce l'inammissibilità del referendum. 8. Non possono essere accolte richieste di referendum ed ogni procedura avviata rimane comunque sospesa nel periodo che intercorre tra la data di indizione dei comizi elettorali a livello comunale e la proclamazione degli eletti; i referendum non possono aver luogo in coincidenza con le operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali e non può tenersi più di una tornata referendaria nel corso dell'anno. 9. Il referendum deve considerarsi valido se ad esso abbiano partecipato almeno il 50% +1 degli aventi diritto. 10. Nel caso di esito positivo del referendum, il presidente del consiglio comunale iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio la questione che è stata oggetto della consultazione popolare. 11. In caso di referendum abrogativo, qualora il quesito sia stato approvato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, gli organi comunali sono tenuti ad adottare atti coerenti con la volontà manifestata dagli elettori. 12. Fuori dai casi di cui al comma che precede, il consiglio comunale deve comunque adeguatamente motivare il mancato recepimento dell'esito di una consultazione referendaria con l'approvazione di una apposita deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. |