1. Nel Comune è istituita la figura del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini. 2. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri, resta in carica per cinque anni e può essere rieletto una volta sola. 3. Il difensore civico è scelto tra i residenti iscritti alle liste elettorali del Comune, tra persone che possiedano un'adeguata competenza in materie giuridico-amministrative, che conoscano le lingue, italiana e slovena, e che diano ampia garanzia di indipendenza, probità e senso civico. 4. Non può essere nominato difensore civico: a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale; b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dell'assemblea della Comunità montana e delle Unità sanitarie locali; c) i candidati alle ultime elezioni comunali e coloro che nel mandato precedente abbiano rivestito la carica di consigliere comunale; d) i dipendenti dell'Amministrazione comunale ed i soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali; e) i membri del Comitato regionale territoriale di controllo e del Comitato regionale centrale di controllo; f) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali, provinciali e comunali, di partiti politici e associazioni sindacali; g) gli amministratori di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica; h) gli amministratori, i dipendenti e gli associati ad enti, associazioni o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi; i) coloro i quali esercitano attività professionali, commerciali, di lavoro autonomo o dipendente che costituiscano oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale; l) i ministri di culto. 5. Il difensore civico decade per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità di cui al precedente comma. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno o più consiglieri comunali. 6. Il difensore civico decade altresì qualora si presenti candidato ad elezioni amministrative o politiche. La decadenza viene disposta con ordinanza del Sindaco ed ha effetto immediato. 7. Il difensore civico può essere revocato con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio. 8. Al difensore civico viene corrisposta la medesima indennità prevista per gli assessori comunali. 9. L'Ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, dotati di adeguate attrezzature d'ufficio. La Giunta comunale assicura i mezzi necessari per l'espletamento del servizio. |