1. Ai cittadini singoli o associati č garantita la libertā di accesso ai documenti amministrativi e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, come stabilito dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e secondo le modalitā definite dal regolamento. 2. E'considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, comunque utilizzati nell'attivitā amministrativa. 3. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi nei modi e con i limiti stabiliti dalla legge e indicati nell'apposito regolamento. 4. La richiesta di accesso ai documenti amministrativi deve comunque essere motivata e deve riguardare esclusivamente documenti formati dall'Amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente. 5. Il provvedimento di diniego, di differimento o di limitazione del diritto di accesso, deve essere motivato e comunicato per iscritto al cittadino richiedente, entro quaranta giorni dalla ricezione della richiesta. 6. Trascorsi quaranta giorni dalla data di ricezione della richiesta, senza che al cittadino richiedente pervenga comunicazione alcuna, l'autorizzazione all'accesso si dā per acquisita. |