1. Su iniziativa del Consiglio comunale o di almeno 1/10 del corpo elettorale, possono essere indetti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione di quelle specificate al 4° comma. 2. I quesiti referendari devono soddisfare i principi della semplicità, chiarezza ed univocità. 3. Il regolamento disciplina le modalità e i tempi per l'espletamento della procedura referendaria. Il referendum si ritiene valido, se vi avrà partecipato la maggioranza (50% + 1) degli aventi diritto al voto. Il quesito proposto si riterrà approvato qualora i voti favorevoli siano in numero superiore ai voti contrari. 4. Sono escluse dal referendum le materie concernenti: - approvazione, revisione e modifiche dello statuto, disciplina dello statuto giuridico e delle assunzioni di personale; - piante organiche del personale e relative variazioni; - piani regolatori generali comunali e relative varianti; - atti di bilancio, tributi locali; - tariffe dei servizi ed altre imposizioni; - diritti della minoranza slovena; - designazioni e nomine dei rappresentanti; - e, per 5 anni, le materie già oggetto di precedenti referendum conclusisi con esito negativo. 5. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo. 6. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve esser deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune. 7. Il bilancio comunale deve prevedere annualmente un apposito capitolo di spesa per l'eventuale svolgimento di referendum. |