1. Tutte le persone maggiorenni residenti nel Comune possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità. La petizione deve essere sottoscritta da almeno 50 persone maggiorenni residenti nel Comune. 2. La petizione è trasmessa all'organo competente entro i successivi 30 giorni dalla presentazione della stessa e discussa entro 30 giorni. 3. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed affisso alla bacheca del cittadino per un periodo non inferiore a 30 giorni. 4. Se il termine previsto al comma 2 non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio. 5. La procedura di cui ai commi 3 e 4 si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione. 6. Il soggetto proponente può in ogni caso ottenere l'affissione della petizione e del relativo provvedimento alla bacheca del cittadino per un periodo non superiore a 30 giorni. |