Comuni Italiani Art. 57 - Accordi di Programma. Statuto Comunale di Duino-Aurisina (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini aurisiniani

Statuto Comune di Duino-Aurisina

Titolo VI - Forme Associative e Collaborative
Art. 57 - Accordi di Programma
1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attivitą di pił soggetti pubblici interessati, promuove accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

2. L'accordo, oltre alle finalitą perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:
a) determinare i tempi e le modalitą delle attivitą preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalitą previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

 
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