1. Il Consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione. 2. Il Presidente rappresenta l'istituzione, ne presiede il Consiglio di amministrazione e vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio. 3. L'atto costitutivo disciplina il numero, i requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonchč le modalitą di funzionamento dell'organo. 4. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento. 5. Il Direttore dell'istituzione č nominato dalla Giunta con le modalitą previste dall'atto costitutivo. 6. Il Direttore dirige tutta l'attivitą dell'istituzione, č il responsabile del personale, garantisce la funzionalitą dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni. |