1. l'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge. 2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto. 3. La valutazione deve tener conto oltre che della economicità, anche della qualità del servizio. Eventuali variazioni delle forme di gestione vanno portate al confronto con le organizzazioni sindacali. 4. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende speciali, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale. 5. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in concessione, nonchè tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, ovvero consorzio. 6. l'organizzazione e l'esceizrio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti. 7. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti. 8. Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità montana e ad altri enti l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente. |