1. Il Comune riconosce nella presenza della minoranza slovena un arricchimento culturale oltrechè linguistico ed attua, secondo i principi della Costituzione e le leggi dello Stato, tutte le forme di tutela necessarie per garantire ai cittadini appartenenti alla minoranza ed alle associazioni della minoranza pari dignità sociale e pari condizioni di vita e di lavoro. 2. Vengono redatti anche in lingua slovena le ordinanze, le disposizioni, gli avvisi pubblici ed altri atti di interesse generale esposti al pubblico, come pure la segnaletica stradale nelle frazioni di antico insediamento. 3. Il Comune garantisce a tutti i cittadini nei rapporti con le istituzioni e gli uffici comunali il diritto al libero uso della lingua slovena in forma scritta o orale e l'ottenimento della risposta nella stessa lingua, direttamente o per il tramite di un interprete. 4. Il Comune riconosce il ruolo dell'istruzione pubblica per il mantenimento in essere delle peculiarità linguistiche e culturali della minoranza. A questo scopo deve essere garantito il mantenimento del servizio di scuola materna con lingua d'insegnamento slovena. Il Comune assicura altresì alle autorità scolastiche ogni sostegno tecnico e intellettuale a favore della scuola dell'obbligo. 5. Nell'ambito delle sue attività il Comune promuove studi, ricerche e manifesta zioni collegate con la presenza della minoranza slovena in particolare, ed alla storia del Comune in generale, ed assicura il proprio sostegno tecnico, e, nei limiti delle disponibilità di bilancio, anche finanziario, ad associazioni che svolgono tale attività. |