1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del rispettivo Consiglio. 2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo. (articolo 16, legge 81/93). 3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attivita degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive. 4. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompabilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica. 5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio. |