Comuni Italiani Art. 28 - Deliberazioni degli Organi Collegiali. Statuto Comunale di Duino-Aurisina (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini aurisiniani

Statuto Comune di Duino-Aurisina

Titolo II - Organi Elettivi
Art. 28 - Deliberazioni degli Organi Collegiali
1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.

3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone che la trattazione dell'argomento non avvenga in seduta pubblica.

4. La Giunta può, per argomenti che ritenga di particolare interesse, stabilire la pubblicità delle sue sedute.

5. l'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.

6. Le deliberazioni assunte dalla Giunta comunale sono comunicate ai capigruppo consiliari contestualmente alla affissione delle stesse all'Albo pretorio.

7. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompabilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente della Giunta nominato dal Sindaco.

8. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

 
Altri Articoli:
Art. 29 - Sindaco
Art. 27 - Attribuzioni della Giunta
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