Comuni Italiani Art. 27 - Attribuzioni della Giunta. Statuto Comunale di Duino-Aurisina (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini aurisiniani

Statuto Comune di Duino-Aurisina

Titolo II - Organi Elettivi
Art. 27 - Attribuzioni della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali (articolo 17, legge 81/93).

2. La Giunta esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

3. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attivitā e svolge attivitā propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

4. La Giunta, in particolare:
a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio;
c) elabora linee di indirizzo e predispone proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d) assume attivitā di iniziativa e di raccordo con gli organi di partecipazione;
e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
g) adotta provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
h) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
i) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore e convenuto ed approva transazioni;
l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui č rimesso l'accertamento della regolaritā del procedimento;
m) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, dalla Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Stato ad altro organo;
n) assume gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
o) elabora la bozza del bilancio di previsione e del piano triennale e lo sottopone all'approvazione del Consiglio comunale previo confronto con le organizzazioni sindacali a livello confederale;
p) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attivitā e sull'attuazione dei programmi in occasione della presentazione della bozza di bilancio di previsione;
q) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
r) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttivitā dell'apparato, sentito il Segretario comunale;
s) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentiti i revisori del conto.

 
Altri Articoli:
Art. 28 - Deliberazioni degli Organi Collegiali
Art. 26 - Convocazione della Giunta
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