1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato senza necessità di autorizzazione. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. 2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. 3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale sono disciplinati dal regolamento. 4. Nei rapporti con l'Amministrazione comunale e con gli uffici del Comune i consiglieri possono fare uso della lingua slovena ed hanno diritto di ottenere risposta nella stessa lingua direttamente o tramite un interprete. 6. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale. 7. Per assicurare la massima trasparenza ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato tutti i redditi posseduti e gli incarichi o partecipazioni, a qualsiasi titolo, in società d'impresa e cooperative. 8. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assitsenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato o grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l'ente. l'ente provvederà a ripetere dall'interessato tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio, qualora lo stesso venga condannato con sentenza definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave. |