1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. 2. I consiglieri, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno in ogni caso diritto di: a) - partecipare alle sedute del consiglio, prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto posto all'ordine del giorno; b) - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio; c) - presentare al presidente del consiglio mozioni; d) - rivolgere al sindaco interrogazioni ed al sindaco ovvero alla giunta interpellanze sull'andamento dell'attività del comune ovvero di enti, aziende, istituzioni e società da esso dipendenti o partecipate, a cui il sindaco od assessore suo delegato rispondono entro il termine massimo di giorni trenta; e) - ottenere dal comune, nonché dalle istituzioni, dagli enti pubblici dipendenti e dai gestori dei servizi pubblici comunali, anche costituiti in forma societaria, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato, rimanendo tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge. Le modalità di esercizio del loro diritto di accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente sono disciplinate dall'apposito regolamento nel rispetto dei seguenti principi: - ea) - la richiesta di accesso è avanzata al servizio di supporto al consiglio; la determinazione definitiva, se di diniego, è puntualmente motivata; - eb) - ove il provvedimento sia costituito da un procedimento composto da più fasi distinte, l'accesso è subordinato alla determinazione definitiva dell'unità organizzativa rispettivamente competente ad istruirle; - ec) - il rilascio di copia dei documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici è esente dal pagamento dei costi nei limiti previsti dal regolamento; f) - sottoporre al controllo del difensore civico comunale, nei limiti, entro i termini e nelle forme previste dalla legge, le deliberazioni della giunta e del consiglio comunale. 3. Il presidente del consiglio, nelle forme e nei termini previsti dal regolamento, cura che ai consiglieri, anche tramite i membri dell'ufficio di presidenza, sia assicurata una adeguata e tempestiva informazione sulle questioni sottoposte all'esame del consiglio. 4. All'atto dell'insediamento del consiglio comunale, i consiglieri eletti nella stessa lista si riuniscono in gruppi consiliari costituiti anche da un solo membro. La successiva costituzione di altri e diversi gruppi è ammessa, nelle forme previste dal regolamento, nel caso in cui chiedano di farvi parte almeno tre consiglieri. Gli altri consiglieri confluiscono nel gruppo misto. Ogni gruppo nomina un capogruppo, secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. Non può essere nominato capogruppo il presidente del consiglio. 5. Il sindaco e gli altri amministratori possono far parte, in ragione del loro mandato, degli organi dei consorzi e degli altri enti, pubblici e privati, costituiti o partecipati dal comune ai sensi dei rispettivi statuti e nel rispetto della legge. 6. I consiglieri sono tenuti, ai sensi di legge, a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale, nonché le spese sostenute per la propria campagna elettorale. 7. I consiglieri percepiscono, ai sensi di legge, un gettone di presenza per la partecipazione al consiglio e alle commissioni. A richiesta di ciascun consigliere, il gettone di presenza può essere trasformato in indennità di funzione. Il gettone di presenza e l'indennità di funzione sono determinati, ai sensi di legge, dal consiglio comunale. La disciplina del gettone di presenza e dell'indennità di funzione è stabilita dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, in base ai principi stabiliti dalla legge. |