1. Il consiglio comunale è composto da 40 membri, oltre al sindaco, che ne fa parte a tutti gli effetti. 2. Nella sua prima seduta, convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione della sua elezione e presieduta dal consigliere anziano per cifra elettorale ai sensi di legge, il consiglio provvede alla convalida degli eletti e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, disponendo le eventuali surroghe. 3. Esaurite le procedure di convalida degli eletti, il consiglio procede, nel suo seno, con esclusione dell'elettorato passivo del sindaco, alla elezione del proprio presidente e vice presidente, con votazione unica e voto segreto limitato ad un candidato. Sono eletti presidente e vice presidente i due consiglieri che, in sede di prima votazione, abbiano ottenuto il maggior numero di voti, purché il presidente ne abbia ottenuto la maggioranza assoluta. Ove, nel corso della prima votazione, non si sia raggiunta tale maggioranza, la votazione è immediatamente ripetuta e risulteranno eletti presidente e vice presidente i due consiglieri che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto nella carica il consigliere più anziano per cifra elettorale. 4. Esauriti gli adempimenti di cui ai precedenti commi, il presidente assume la presidenza del consiglio e da la parola al sindaco per le comunicazioni di cui al successivo articolo 13. |