1. Il consiglio comunale è l'organo deputato ad esprimere l'indirizzo politicoamministrativo della complessiva azione comunale ed a controllarne l'attuazione, affidata alla responsabilità degli organi di governo. Dette funzioni di indirizzo e controllo sono svolte mediante l'emanazione dei regolamenti e degli atti fondamentali che gli sono riservati dalla legge e dallo statuto. 2. Il documento recante le linee programmatiche di cui all'articolo 13 costituisce l'atto di riferimento generale attraverso il quale il consiglio indirizza l'azione politicoamministrativa comunale e ne programma l'esecuzione. A tal fine, in vista della predisposizione della relazione previsionale e programmatica, il sindaco, sentita la giunta, ne cura il progressivo aggiornamento e l'eventuale specificazione indicando, con riferimento all'esercizio successivo, le azioni ed i progetti che intende realizzare. Nella seduta dedicata all'illustrazione di quel documento, da tenersi, di norma, entro il mese di ottobre e salvo quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, ultima parte, il consiglio manifesta i propri indirizzi con riguardo a tali azioni e progetti. 3. L'esercizio della funzione di controllo sull'attuazione degli interventi programmati ai sensi del precedente comma si esprime avendo prioritario riferimento ai rapporti che il sindaco e la giunta, di norma, semestralmente, illustrano al consiglio sullo stato della loro realizzazione. |