1. I direttori titolari delle funzioni di direzione sono responsabili, ai sensi di legge e di regolamento, del legittimo, efficiente, efficace ed economico svolgimento delle attività ordinarie e degli speciali obiettivi assegnati alla struttura affidata alla loro direzione e rispondono direttamente al sindaco del risultato complessivo da essa conseguito. 2. Detti direttori sono, altresì, responsabili, ai sensi del regolamento: a) - della tempestività e regolarità degli atti affidati alla loro competenza, secondo criteri di ordinaria diligenza professionale, ai fini della quale si tiene conto della eventuale obiettiva incertezza dei criteri tecnici o della disciplina da applicare; b) - della efficiente organizzazione del personale rimesso alla loro gestione; c) - dell'ordinata utilizzazione dei fondi e delle altre risorse reali rimesse a loro disposizione. 3. Nell'esercizio delle proprie funzioni di sovraintendenza, il sindaco può richiedere loro spiegazioni per specifiche disfunzioni nelle attività, irregolarità negli atti ovvero mancato raggiungimento di obiettivi o loro grave pregiudizio, se del caso, adottando i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. |