1. In base all'assetto determinato nello "schema organizzativo" ed all'idoneità dei dipendenti stabilita da criteri fissati con regolamento, il sindaco attribuisce le funzioni di direzione a dipendenti di ruolo presso l'amministrazione, ovvero assunti ai sensi del comma 2, e ne da comunicazione al consiglio comunale. L'attribuzione di tali funzioni è fatta per un tempo determinato, non superiore al proprio mandato, e può essere rinnovata con provvedimento espresso. 2. La copertura dei posti di direzione e di alta specializzazione, previsti o meno nella dotazione organica, può essere disposta dal sindaco, ai sensi di legge e di regolamento, mediante l'assunzione di professionalità esterne a cui vengono conferiti incarichi a tempo determinato. 3. Indipendentemente da specifiche azioni e sanzioni disciplinari, in caso di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti o di rilevante inefficienza od incapacità nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di azione, rispettivamente prefissati per la singola attività di direzione, che non siano riconducibili a ragioni oggettive espressamente e tempestivamente segnalategli, il sindaco può revocare anticipatamente le funzioni di direzione attribuite ai sensi del comma 1. 4. La revoca delle funzioni di direzione è disposta dal sindaco, con atto motivato, previa contestazione all'interessato delle ragioni che la supportano. Al dirigente di ruolo a cui non siano state affidate ovvero siano state revocate le funzioni di direzione si applicano le norme appositamente previste dal regolamento. 5. Il regolamento detta ulteriori norme in merito all'assegnazione ed alla revoca delle funzioni di direzione. |