1. I rapporti fra il personale comunale, nel rispetto dei compiti e delle responsabilità proprie di ciascuno, sono improntati al principio della massima e leale collaborazione. 2. Le relazioni organizzative interne, definite dal regolamento, sono di direzione e coordinamento, di equiordinazione e di sovraordinazione-subordinazione gerarchica. 3. I direttori titolari delle funzioni di direzione improntano l'esercizio delle proprie competenze, in merito alla gestione del personale ad essi subordinato, ai criteri di imparzialità e della complessiva omogeneità di trattamento fra i dipendenti in possesso della medesima qualifica funzionale, provvedendo, per quanto possibile, in relazione agli obiettivi loro assegnati, a valorizzare le attitudini e risaltare il merito di ciascuno di loro. 4. Essi sovraintendono alla diffusione ed effettiva apprensione delle tecniche gestionali adottate dall'amministrazione e provvedono a diffondere al competente personale ogni ulteriore informazione, di carattere giuridico e non, necessaria od utile al miglior espletamento dei compiti affidati alla struttura da essi diretta. 5. Detti direttori possono attribuire, ai sensi di legge e di regolamento nonché rispetto alle singole professionalità, al personale inquadrato nella struttura da essi diretta la responsabilità di adottare singoli provvedimenti aventi efficacia esterna all'ente o loro categorie, nonché quella di eseguire altre attività aventi efficacia ad esso interna. In tale eventualità, la loro responsabilità di risultato cumula a quella in vigilando, altresì, quella in eligendo. |