1. Il coordinamento dei compiti gestionali, propri o delegati, dei direttori ai principi del Capo I del presente Titolo è perseguito tramite l'attività del comitato di direzione. 2. Il comitato di direzione è l'organismo collegiale deputato ad istruire, affrontare e risolvere, eventualmente anche in forma consultiva o propositiva ai competenti organi di governo dell'ente, ogni questione ad esso deferita dallo statuto, dai regolamenti, dal sindaco o assessore delegato ovvero, comunque, di interesse congiunto alle attività di gestione di interesse comunale, con particolare riguardo a quelle aventi un'implicazione organizzativa intersettoriale. 3. Il comitato collabora nell'attuazione degli obiettivi intersettoriali dell'ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche e normative ritenute necessarie od opportune per realizzare una costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro. 4. Il comitato definisce, altresì, le linee d'indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale, nel rispetto delle prerogative proprie dei singoli direttori ed, in specifico, di quelle del responsabile della direzione del personale. 5. Il comitato di direzione, composto dai dirigenti titolari di funzione di direzione individuati dal sindaco, è coordinato dal sindaco medesimo od assessore suo delegato. Il regolamento può attribuirgli altre funzioni e ne regola il funzionamento. |