1. Il comune ha un segretario generale titolare che, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti dei suoi organi di governo in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 2. Il segretario generale, inoltre: a) - svolge funzioni di consulenza giuridica ai fini dell'elaborazione di atti normativi e programmatici, dell'adozione di progetti e della predisposizione del sistema di organizzazione degli uffici e dei servizi; b) - partecipa con funzioni consultive e referenti alle sedute della giunta e del consiglio, curandone la verbalizzazione; c) - coordina con ruolo propulsivo l'attività di semplificazione e snellimento dell'attività amministrativa comunale; d) - svolge gli altri compiti e le altre funzioni che gli sono attribuiti dalla legge nonché quelli indicati dal regolamento che il sindaco ritenga di attribuirgli, ivi compresa la delega ad emanare le occorrenti circolari e direttive di cui all'articolo 41, comma 5, per quanto riferito ai compiti indicati dal presente comma. 3. Il segretario generale è membro di diritto del comitato di direzione e, di norma, degli organismi di controllo interno di cui l'amministrazione si sia dotata ai sensi di regolamento. 4. Per lo svolgimento della propria attività il segretario generale si avvale di un apposito ufficio. |