1. Al fine di sovraintendere unitariamente al processo di pianificazione operativa delle attività, l'amministrazione può avvalersi della figura del direttore generale. 2. Il direttore generale, in particolare: a) - concorre a definire gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, anche mediante l'individuazione di forme alternative di gestione; b) - coordina i sistemi di pianificazione e di controllo della gestione; c) - adotta, dopo aver consultato il comitato di direzione e secondo le direttive impartite dal sindaco, il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta del piano esecutivo di gestione; d) - segue il conseguimento e la realizzazione di specifici indirizzi ed obiettivi dettati dagli organi di governo, per quanto riguarda aziende speciali, enti ed istituzioni dipendenti o collegate all'amministrazione comunale; e) - concorre a diffondere la cultura dell'innovazione e si coordina con il segretario generale al fine di individuare, nel rispetto della legalità amministrativa, i sistemi ed i percorsi più opportuni alla concretizzazione dei principi di cui al Capo I. 3. Il direttore generale risponde direttamente al sindaco; presiede, di norma, gli organismi di controllo interno di cui l'amministrazione si sia dotata ai sensi di regolamento ed è membro di diritto del comitato di direzione. Il sindaco può, inoltre, attribuirgli, con apposita determinazione, la delega ad emanare le occorrenti circolari e direttive di cui all'articolo 41, comma 5, per quanto riferito ai compiti indicati nei precedenti commi 1 e 2. 4. L'incarico di direttore generale, a tempo determinato, può essere affidato dal sindaco al segretario generale, ovvero ad altri, tramite contratto, ai sensi di legge e di regolamento. Ove l'incarico sia affidato al segretario generale, le funzioni delegabili possono essere trasferite al vice segretario generale, nominato dal sindaco. 5. Per lo svolgimento della propria attività il direttore generale si avvale di un apposito ufficio. |