1. Il comune, nelle modalità stabilite dalla legge, può promuovere la costituzione di società per azioni, o, comunque, di capitali, per la gestione di un servizio pubblico locale ovvero partecipare al capitale di società già costituite. 2. Il comune può, altresì, stipulare convenzioni con altri enti locali e loro aziende per la cogestione di determinati servizi. Nella convenzione sono stabiliti i fini, la durata, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e le garanzie che regolano i rapporti fra gli enti e le aziende che vi aderiscono. Ove la convenzione abbia ad oggetto l'affidamento della gestione di un servizio pubblico locale, la definizione dettagliata dei reciproci rapporti è stabilita da un contratto di servizio ovvero da un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, approvati dalla giunta. 3. Per l'esercizio di attività che non abbiano il requisito di servizio pubblico locale, l'amministrazione può concorrere a costituire, in accordo con altri soggetti pubblici e/o privati, fondazioni, associazioni e, in genere, tutti quei modelli di persone giuridiche che l'ordinamento ammette all'azione degli enti pubblici territoriali. 4. Ai fini della vigilanza del comune sull'azione dei presenti modelli, si applica, in quanto compatibile, il precedente articolo 34. |