1. Il consiglio comunale determina gli indirizzi ai quali i modelli di servizio devono attenersi per legge ed approva, su proposta del consiglio di amministrazione, la disciplina generale delle tariffe dei servizi erogati. 2. Ove non sia diversamente prescritto per legge, la giunta, in conformitā agli indirizzi consiliari, resi, di norma, in occasione dell'approvazione del bilancio comunale approva, su proposta del consiglio di amministrazione: a) - il piano-programma delle attivitā, comprendente il contratto di servizio, ove previsto; b) - il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo e le relazioni previsionali e programmatiche; c) - il bilancio consuntivo d'esercizio; d) - la determinazione puntuale delle tariffe, sulla base della disciplina generale approvata dal consiglio comunale. 3. Ogni altro atto o deliberazione concernente l'espletamento del servizio pubblico č riservato all'autonomia gestionale della struttura di servizio, che vi provvede secondo le disposizioni del proprio atto costitutivo. |