1. Il difensore civico esercita le proprie funzioni, in piena indipendenza dagli organi comunali: a) - intervenendo, anche d'ufficio, per la tutela di chiunque si dimostri leso nei propri diritti od interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti o comportamenti riconducibili all'azione comunale, da qualsivoglia suo organo o soggetto commesso od omesso; b) - eseguendo il controllo di legittimità sulle deliberazioni della giunta e del consiglio comunale nei limiti, entro i termini e nelle forme previste dalla legge.2. L'amministrazione è tenuta a collaborare con il difensore civico, fornendogli tempestivamente ogni informazione e documento che esso ritenga utile al più efficace svolgimento delle proprie funzioni. 3. Il difensore civico trasmette, con cadenza annuale, all'ufficio di presidenza del consiglio, che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile, una relazione di sintesi dell'attività svolta in esecuzione della funzione di cui al comma 1, lettera a), corredata, se del caso, da segnalazioni e proposte. Per casi di particolare importanza o, comunque, meritevoli di comunicazione urgente, il difensore civico può, comunque, inviargli particolari relazioni o segnalazioni. Ove riscontri disfunzioni, carenze o ritardi dell'azione amministrativa per i quali possa configurarsi una responsabilità disciplinare dei dipendenti comunali o degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti, ovvero se questi non gli prestano l'assistenza dovuta, egli è tenuto ad investire della questione il preposto dirigente e a darne informazione al sindaco. 4. Il regolamento detta, altresì, le ulteriori disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento del suo ufficio. |