1. Gli atti e documenti amministrativi comunali sono pubblici e l'amministrazione, ad eccezione di quelli coperti dal segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di legge e regolamento o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, garantisce a chiunque ne abbia diritto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto al loro accesso, nelle forme stabilite da un apposito regolamento. L'amministrazione garantisce, inoltre, il diritto alle informazioni da essa detenute, ovvero dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di pubblici servizi, fra le quali sono in ogni caso contemplati: a) - i dati di natura economica relativi alle scelte di programmazione ed, in particolare, quelli concernenti la destinazione delle risorse disponibili; b) - i parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse, nonché i dati relativi ai costi di gestione dei servizi e i dati disponibili sul loro andamento; c) - i dati disponibili concernenti le condizioni generali di vita della popolazione; d) - i criteri e le modalità di accesso ai servizi erogati direttamente o indirettamente dall'amministrazione.2. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, l'amministrazione garantisce ai soggetti interessati la visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridicamente tutelati. 3. Il sindaco ha facoltà di differire l'accesso agli atti e documenti richiesti sino a quando la loro conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Ove la richiesta di accesso riguardi un documento inserito in un procedimento composto da più fasi e non ancora esaurito, non ne è ammesso l'accesso prima della determinazione dell'unità organizzativa competente ad adottarne l'atto conclusivo. Ai sensi della legge, non è ammesso l'accesso nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione. 4. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione o, comunque, dalla stessa utilizzati ai fini della propria attività amministrativa. L'accesso alle banche dati formate e detenute dall'amministrazione è limitato ai soli casi e nelle sole modalità stabilite dalla legge, ai sensi di regolamento. 5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei soli costi di riproduzione. 6. La richiesta di accesso deve sempre essere motivata e riguarda documenti formati dall'amministrazione o da questa detenuti stabilmente. 7. Le istituzioni, gli enti dipendenti e gli organismi partecipati o sovvenzionati dal comune informano la loro attività ai principi dettati dal presente articolo. L'amministrazione, per quanto di propria competenza, favorisce l'informazione degli utenti sull'attività delle società a cui partecipa. Le aziende speciali, con proprio regolamento, informano la loro attività ai principi del presente articolo, nel rispetto della normativa vigente. |