1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, l'ente assicura la partecipazione ai procedimenti di interesse individuale ai loro destinatari ed agli altri soggetti che vi siano intervenuti, in quanto ammessi dalla legge. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 ed ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità della procedura, i destinatari ed i soggetti intervenuti hanno diritto di: a) - essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento finale; b) - assistere alle ispezioni ed agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini, salve restando le competenze di vigilanza e controllo ammesse dalle autorità pubbliche nei settori della tutela dell'ambiente e della salute pubblica di competenza comunale; c) - prendere visione degli atti e documenti del procedimento. 3. E', in ogni caso, salva, da parte dell'amministrazione, la facoltà di adottare, provvisoriamente, provvedimenti cautelari. 4. Nell'esercizio della partecipazione è ammesso l'istituto della rappresentanza. 5. Il regolamento, nel rispetto dei precedenti commi, disciplina le modalità di esercizio del diritto di partecipazione ai procedimenti amministrativi. |