1. Un apposito regolamento disciplina le forme di consultazione della popolazione residente, estesa ad altre categorie di interessati o limitata a sue frazioni in ragione dell'oggetto della consultazione. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, questionari e sondaggi d'opinione, attuati anche in via telematica, eventualmente preceduti da un'udienza ovvero un'istruttoria pubblica. 2. La consultazione può essere promossa dalla giunta o dal consiglio comunale. 3. Il consiglio comunale deve esaminare le risultanze della consultazione, in apposita e pubblica seduta da tenersi entro sessanta giorni dalla sua formale acquisizione, nel solo caso in cui alla stessa abbia partecipato una quota non inferiore al quaranta per cento degli aventi diritto. 4. Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportino, anche indirettamente, nuove spese o minori entrate debbono rendere esplicito il loro costo presunto, sia in sede di proposta della consultazione medesima, ai fini della sua ammissibilità, sia nella formulazione del quesito sottoposto alla valutazione popolare, e devono indicare le modalità per la relativa copertura finanziaria. A tal fine, un funzionario indicato dal sindaco, nei modi e nelle forme previste dal regolamento di cui al comma 1, presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti, fornendo loro le informazioni ed i dati necessari. 5. Il regolamento può, altresì, prevedere di istituire comitati in relazione a temi specifici od aree omogenee di problemi, secondo criteri di rappresentanza o di rappresentatività idonei ad assicurarne la trasparenza e la concreta funzionalità. |