1. L'amministrazione, anche in attuazione del principio di sussidiarietà, sostiene, valorizza e favorisce lo sviluppo delle libere forme associative e di volontariato. 2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'amministrazione, nelle forme previste dalla legge e specificate da un apposito regolamento sulla partecipazione, costituisce e periodicamente aggiorna un apposito albo comunale, una cui sezione è riservata alle associazioni di volontariato, ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che ne abbiano diritto ai sensi di legge nonché quelli da essa autonomamente riconosciuti ed, altresì, quei cittadini che si dichiarino analogamente disponibili a prestare, pur singolarmente, attività di servizio volontario. 3. I soggetti iscritti all'albo sono informati, per quanto possibile, sull'attività del comune mediante l'invio degli atti individuati dal regolamento o, su loro richiesta, comunque riguardanti i settori della loro rispettiva operatività. 4. L'amministrazione, con riguardo all'assunzione diretta o tramite terzi della gestione e dell'esercizio di servizi pubblici locali ovvero di pubblico interesse od utilità, si ispira all'applicazione del principio di sussidiarietà e, dunque, alla volontà di assumere quei soli servizi di cui non possa dimostrarsi già concretamente e sufficientemente assicurata sul proprio territorio l'erogazione da parte di altri soggetti, pubblici e privati, alle medesime condizioni che essa stessa potrebbe effettivamente applicare, in rispetto ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità ed agli esiti del controllo di gestione. Ove occorrente, nei confronti di una minoranza di utenti disagiati, fermo quanto sopra, essa eventualmente provvede all'accollo degli oneri sociali di volta in volta ritenuti adeguati al caso concreto. 5. A parità di condizioni nel profilo della qualità dell'erogazione del servizio da erogare, ogni forma di corrispettivo, contributo, sostegno od altra incentivazione di ordine finanziario o reale nella disponibilità dell'amministrazione è concessa con priorità a favore delle associazioni ed organizzazioni disponibili a prestarlo senza corresponsione dell'utile di impresa. Ove l'amministrazione, per lo svolgimento di taluno dei servizi individuati nelle sezioni che compongono l'albo di cui al comma 2, deliberi di assegnare beni, servizi od altra forma di sostegno reale a taluna delle associazioni ed organizzazioni iscritte all'albo medesimo e si dimostri che lo stesso potrebbe essere reso in forma del tutto analoga da più di una delle suddette associazioni ed organizzazioni, ispira il criterio di scelta dell'affidamento avendo preferenziale riguardo a quelle costituite fra i membri della propria comunità locale e, quindi, se del caso, alla rotazione periodica, con determinazione a sorte del primo assegnatario, da eseguirsi in pubblica seduta. 6. L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di condizionare l'affidamento a soggetti terzi delle prestazioni di cui al precedente comma alla stipula di apposite convenzioni, nonché di predisporre uno schema-tipo delle caratteristiche di qualità e delle altre clausole richieste per l'affidamento dei propri servizi alle condizioni di cui al precedente comma, ivi compresa quella di indirizzare all'amministrazione periodiche relazioni sull'attività prestata. 7. Sono, in ogni caso, fatte salve le norme sancite da disposizioni di legge statale e regionale vigenti, nonché quelle compatibili dettate dall'apposito regolamento recante la disciplina delle sovvenzioni pubbliche e dei contratti. |