Comuni Italiani Art. 15 - La Giunta. Statuto Comunale di Cremona (Provincia di Cremona - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini cremonesi

Statuto Comune di Cremona

Titolo II - Organizzazione di Governo
Capo III - Il Sindaco e la Giunta
Art. 15 - La Giunta
1. La giunta comunale è composta da un numero di membri non inferiore a sei e non superiore a dieci, oltre al sindaco, il quale provvede con proprio atto ad individuarne, di norma, all'inizio del mandato, la composizione numerica.

2. La giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del consiglio medesimo, a cui riferisce periodicamente sulla propria attività. Altresì, delibera i regolamenti rimessi dalla legge alla propria competenza.

3. Il sindaco affida ai singoli assessori il compito di sovraintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dal consiglio, dalla giunta e da esso medesimo, e vigila sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

4. La giunta adotta collegialmente gli atti che non siano dalla legge o dal presente statuto espressamente attribuiti alla competenza del consiglio, del sindaco ovvero del segretario generale e dei direttori incaricati.

5. Salvo quanto previsto in ordine alle competenze dei dirigenti a cui siano state attribuite le funzioni di direzione, in base alla legge ed al presente statuto, la giunta provvede, altresì, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, contrazione di mutui, appalti, concessioni, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettere h) e l), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quando gli elementi determinanti dell'intervento siano già stati stabiliti in atti fondamentali del consiglio. Spetta, altresì, alla giunta adottare gli occorrenti atti di promozione e resistenza alle liti, nonché provvedere alla loro eventuale conciliazione e transazione.

6. La giunta, per l'espletamento istruttorio delle proprie funzioni, può avvalersi di gruppi di lavoro appositamente costituiti ed incaricare un assessore di rappresentarla presso gli organismi che ne ammettono la partecipazione.

7. Le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco all'ufficio di presidenza del consiglio, che ne cura la tempestiva messa a disposizione dei consiglieri.

 
Altri Articoli:
Art. 16 - Funzionamento della Giunta e Compiti degli Assessori
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