1. Il sindaco nomina, ai sensi di legge, i componenti della giunta, tra cui il vice sindaco e ne da comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. 2. In un'altra adunanza, convocata entro i successivi quaranta giorni, il sindaco, sentita la giunta, illustra al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti che intende realizzare nel corso del proprio mandato. Il documento recante dette linee può recepire l'impegno a realizzare quelle ulteriori o diverse azioni e progetti che i consiglieri, in quella medesima sede ovvero in occasione del loro eventuale aggiornamento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, abbiano ritenuto di proporre al sindaco e di cui esso, sentita la giunta, abbia riconosciuto la fattibilità rispetto alle risorse disponibili all'ente e la coerenza al proprio programma elettorale. 3. Ove il sindaco abbia nominato assessore il consigliere che il consiglio ha eletto alla carica di presidente o di vice presidente del consiglio, questi decade e vanno immediatamente ripetute le votazioni di cui all'articolo 7, comma 3, per ambedue le cariche. |