Comuni Italiani Art. 48 - Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni. Statuto Comunale di Bergamo (Provincia di Bergamo - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini bergamaschi

Statuto Comune di Bergamo

Titolo V - Attività Amministrativa
Capo I - Servizi
Sezione III - Le Istituzioni
Art. 48 - Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni
1. Il sindaco, entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, nomina il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione.

2. I componenti del consiglio di amministrazione non possono far parte del consiglio comunale ma devono possedere i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 49 - Revoca e Dimissioni
Art. 47 - Istituzioni
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