1. Quando il Comune partecipa a forme associative con altri enti locali o altri enti pubblici o con privati, i rappresentanti in tali forme associative sono nominati fra soggetti scelti con i criteri e le modalitą di cui all'art. 57. 2. I rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione delle forme associative esercitano la propria attivitą secondo gli indirizzi deliberati dagli organi del Comune secondo le rispettive competenze e informano periodicamente il Consiglio o le sue Commissioni e la Giunta, nelle forme previste dal regolamento, sull'andamento dei servizi e dell'attivitą e sui risultati conseguiti. |