1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare. I consiglieri che abbandonano il gruppo della lista in cui sono stati eletti costituiscono il gruppo misto. 2. Ciascun gruppo comunica al Presidente del Consiglio comunale il nome del Capogruppo entro il quinto giorno successivo alla prima riunione del Consiglio neoeletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere pių anziano del gruppo, come definito dall'art. 8 comma 10 del presente statuto. 2 bis. E' capogruppo del gruppo misto il consigliere designato dai componenti il gruppo stesso. In caso di mancata designazione, le comunicazioni dovute per legge e per statuto al capogruppo verranno effettuate al consigliere pių anziano del gruppo, come definito dall'art. 8 comma 10 del presente statuto. 2 ter. Se la lista era espressione formale di pių partiti rappresentati in Parlamento, i consiglieri eletti possono dichiarare la propria appartenenza ad un gruppo separato che sia espressione di uno dei partiti che avevano concorso a formare la lista. 2 quater. In ogni altro caso, tre consiglieri comunali possono dichiarare di costituirsi in gruppo, indicandone pure la denominazione; si applica il precedente comma 2 bis. 3. La conferenza dei capigruppo č l'organo consultivo del presidente, per quanto concerne il funzionamento del consiglio comunale, e concorre alla programmazione dei lavori del consiglio stesso, anche tramite l'esame preventivo dell'ordine del giorno proposto dal sindaco, che, se richiesto, deve partecipare alla conferenza dei capigruppo. 4. Il regolamento definisce le eventuali altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il presidente della stessa, con le commissioni consiliari permanenti, con il sindaco e la giunta comunale. 5. Abrogato |