1. Il Comune provvede agli appalti di lavori e servizi, alla fornitura di beni, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attivitą istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti. 2. Nei casi in cui non si applica la disciplina prevista da norme comunitarie, statali e regionali, il Comune procede all'affidamento di incarichi professionali in base alle previsioni del regolamento per la disciplina dei contratti. 3. Abrogato. 4. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio comunale o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalitą di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base. 5. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunitą Economica Europea recepita, o comunque vigente, nell'ordinamento giuridico italiano. 6. I procedimenti per l'affidamento degli appalti e delle forniture devono rispondere a essenziali principi di economicitą e trasparenza. 7. Gli atti relativi devono essere adeguatamente pubblicizzati. Ogni cittadino ha il diritto di consultarli e di richiederne copia previo pagamento del costo di riproduzione degli stessi. 8. Le applicazioni delle procedure negoziali sono definite nell'apposito regolamento per la disciplina dei contratti del Comune. |